Art. 49.
Prima formazione dell'albo professionale  e  dell'elenco speciale dei
                               biologi

  La prima formazione dell'albo professionale e dello elenco speciale
dei  biologi e' compiuta da una Commissione nominata, con decreto del
Ministro  per  la grazia e giustizia, la quale provvede altresi' alla
tenuta  dell'albo  e  dell'elenco  speciale nonche' alle iscrizioni e
cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine.
  La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed
e'  composta  da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro
membri  scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attivita'
che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della
laurea  in  scienze  biologiche  o  in  una  delle  altre  discipline
menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra,
liberi   docenti  o  incaricati  limitatamente  alle  discipline  con
applicazioni   professionali   di   indole  biologica.  Sono  addetti
all'ufficio  di  segreteria  magistrati e funzionari del Ministero di
grazia e giustizia.
  In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il
membro piu' anziano per eta'.
  Le  domande  di  iscrizione  vanno  dirette dagli interessati, fino
all'insediamento  del Consiglio dell'Ordine, al Ministero di grazia e
giustizia.
  La  Commissione  delibera  con  la presenza di almeno tre membri in
essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.
  Le  deliberazioni  sono  prese  a maggioranza assoluta di voti e il
presidente vota per ultimo.
  In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
  La  Commissione,  completata  la formazione dell'albo e dell'elenco
speciale,  li  deposita,  nei  dieci  giorni  successivi,  presso  il
Ministero di grazia e giustizia.