Art. 49.
Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei
biologi
La prima formazione dell'albo professionale e dello elenco speciale
dei biologi e' compiuta da una Commissione nominata, con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresi' alla
tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonche' alle iscrizioni e
cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine.
La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed
e' composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro
membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attivita'
che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della
laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline
menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra,
liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con
applicazioni professionali di indole biologica. Sono addetti
all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di
grazia e giustizia.
In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il
membro piu' anziano per eta'.
Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino
all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, al Ministero di grazia e
giustizia.
La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in
essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il
presidente vota per ultimo.
In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco
speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il
Ministero di grazia e giustizia.