Art. 50.
Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione
dell'albo e dell'elenco speciale
Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono
impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione
straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla
notificazione.
I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati
dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 261.
La Commissione straordinaria e' composta da undici membri nominati
dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che
abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo
precedente.
La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno
sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.