Art. 51.
 Prima elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale

  Con  decreto  del  Ministro per la grazia e giustizia, e' nominato,
entro  un  mese  dal  deposito  dell'albo e dello elenco speciale, un
commissario  straordinario  con  l'incarico  di  indire,  nei novanta
giorni  successivi,  le  elezioni  del  Consiglio  dell'Ordine  e del
Consiglio nazionale dei biologi.
  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui al precedente articolo 20,
ultimo comma.
  Il  commissario  straordinario  convoca  a Roma per le elezioni gli
iscritti  nell'albo  mediante  avviso spedito con raccomandata almeno
quindici  giorni  prima,  contenente  l'indicazione  del  luogo,  del
giorno,  dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e
seconda convocazione.
  Il  commissario  straordinario svolge le funzioni di presidente del
seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli
elettori   presenti,   un   vice  presidente,  due  scrutatori  e  un
segretario.
  Le  elezioni  si  svolgono  secondo  le  norme di cui agli articoli
precedenti, in quanto applicabili.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 maggio 1967

                               SARAGAT

                                                   MORO - REALE - GUI
                                                           - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE