Art. 51.
Prima elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e' nominato,
entro un mese dal deposito dell'albo e dello elenco speciale, un
commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta
giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del
Consiglio nazionale dei biologi.
Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20,
ultimo comma.
Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli
iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno
quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del
giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e
seconda convocazione.
Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del
seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli
elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un
segretario.
Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli
precedenti, in quanto applicabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1967
SARAGAT
MORO - REALE - GUI
- MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE