Art. 6.

  Per  i  primi  cinque  anni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge  l'adozione  speciale  puo'  essere dichiarata, anche
indipendentemente dai limiti di eta' previsti per gli adottanti e per
gli  adottandi  dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data
siano  in  affidamento  o  affiliati  ai  sensi  degli articoli 404 e
seguenti  del Codice civile, nonche' nei confronti di chi a tale data
e'  gia'  adottato  ai sensi degli articoli 291 e seguenti del Codice
civile.
  I coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 314/2
possono   chiedere   al  tribunale  per  i  minorenni  di  dichiarare
l'adozione speciale ai sensi dell'articolo 314/24 nei confronti degli
adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati.
  Nei  casi di minori affidati la domanda non puo' essere proposta se
non  siano  decorsi  dall'inizio  dell'affidamento  i  termini di cui
all'articolo  314/24;  e  il  tribunale  per  i  minorenni  prima  di
pronunciare  sulla  domanda deve procedere agli accertamenti previsti
dallo articolo 406 del Codice civile.
  Qualora  i  minori  abbiano  compiuto  gli  anni quattordici ma non
ancora  gli  anni  diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto
gli anni diciotto debbono, altresi', prestare il loro assenso.
  E'  necessario  anche  l'assenso  del  coniuge  dell'adottando  per
adozione speciale.
  In  tutti  i  casi previsti dal presente articolo, se gli adottandi
sono  figli  legittimi  o  riconosciuti  ed  esistono  i genitori, e'
necessario l'assenso di questi ultimi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE