Art. 6. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale puo' essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di eta' previsti per gli adottanti e per gli adottandi dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Codice civile, nonche' nei confronti di chi a tale data e' gia' adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del Codice civile. I coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 314/2 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare l'adozione speciale ai sensi dell'articolo 314/24 nei confronti degli adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati. Nei casi di minori affidati la domanda non puo' essere proposta se non siano decorsi dall'inizio dell'affidamento i termini di cui all'articolo 314/24; e il tribunale per i minorenni prima di pronunciare sulla domanda deve procedere agli accertamenti previsti dallo articolo 406 del Codice civile. Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresi', prestare il loro assenso. E' necessario anche l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se gli adottandi sono figli legittimi o riconosciuti ed esistono i genitori, e' necessario l'assenso di questi ultimi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 1967 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE