Art. 2.

  Possono  essere  passati  in  macinazione  soltanto se sottoposti a
prepulitura  in  impianti  dotati  di  attrezzatura  che  consenta di
liberarli   dalle  impurezze  allo  scopo  di  renderli  idonei  alla
alimentazione  umana,  i  cereali  che  presentano una delle seguenti
caratteristiche:
    a)    contenenti   sostanze   estranee   che   ne   alterino   le
caratteristiche  o  semi  di specie che rendano le farine nocive alla
salute  o  che  diano  prodotti  di  odore o sapore cattivo, come: il
loglio  (Lolium  temulentum),  il  gittaione (Agrostemma Githago), il
melampiro   (Melampyrum   pratense   sen   arvense),   la  trigonella
(Trigonella foenum graecum);
    b)  invasi  da  crittogame,  come:  la  carie (Tilletia spp.), il
carbone (Ustilago spp.), la segale cornuta (Claviceps purpurea);
    c) invasi da parassiti animali.