Art. 3. I cereali di cui all'articolo 1, nonche' quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente per territorio, che provvedera' al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.