Art. 3.

  I  cereali  di  cui  all'articolo  1,  nonche'  quelli  non  idonei
all'alimentazione  umana,  ove  non  possano  essere  utilizzati  per
l'alimentazione  del  bestiame,  possono  essere  destinati  a  scopi
industriali  diversi  dalla  macinazione,  a  giudizio dell'autorita'
sanitaria  competente  per  territorio,  che provvedera' al controllo
delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.