Art. 4.

  I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di
sfarinati  o  ad  altri  scopi  alimentari  devono garantire la buona
conservazione dei cereali stessi.
  Le  caratteristiche  alle quali devono corrispondere i vari tipi di
depositi,  anche  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione di cui
all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite
con  il  regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal
successivo articolo 53.