Art. 5. Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali puo' essere fatto soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi e' stabilito dall'articolo 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283.