Art. 5.

  Il  trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le
infestazioni  dei  parassiti  animali  o  vegetali  puo' essere fatto
soltanto  con  prodotti  all'uopo  autorizzati  dal  Ministero  della
sanita',  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n.
441,  e  con  l'osservanza  di quanto per ognuno di essi e' stabilito
dall'articolo 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283.