Art. 43.

  Per  un  periodo  di tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge   data   facolta'  ai  Comitati  provinciali  della  caccia  di
permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31
marzo  ma  non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari
situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino.
  Tale  deroga  eccezionale  puo'  essere  consentita  soltanto nella
fascia  costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibile a 2.000 - nei
casi   in   cui  lo  esigano  particolari  necessita'  relative  alle
condizioni  dei  luoghi  -  dal  battente  dell'onda  e limitatamente
all'intervallo  di  tempo  tra  le  ore  8 e il tramonto del sole e a
condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.