Art. 46.

  Sono  abrogate  tutte  le  norme  che  comunque si riferiscano alla
caccia e siano in contrasto con la presente legge.
  Sono  soppressi  tutti  i  diritti  ed  usi  civici  di caccia o di
uccellagione  comunque  ed  in  qualunque  tempo e modo costituiti ai
sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.