Art. 49.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  ad  eccezione delle norme
relative  al  rilascio  e  al  rinnovo delle licenze di caccia di cui
all'articolo  1  della  presente legge che entrano in vigore sei mesi
dopo la pubblicazione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 2 agosto 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - RESTIVO - TAVIANI
                                                    - PRETI - REALE -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE