Art. 49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addi' 2 agosto 1967 SARAGAT MORO - RESTIVO - TAVIANI - PRETI - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE