Art. 3.
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per
                        la loro rinnovazione

  I  consigli  regionali  si  rinnovano  ogni  cinque  anni, salvo il
disposto del comma seguente.
  Essi  esercitano  le  loro  funzioni fino al 46° giorno antecedente
alla  data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver
luogo  a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del
periodo di cui al primo comma.
  Il  quinquennio  decorre  per  ciascun  consiglio  dalla data della
elezione.
  Le  elezioni  sono indette con decreto del commissario del Governo,
emanato  di  intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui
circoscrizione sono compresi i comuni della regione.
  Il  decreto  di  convocazione  dei  comizi  ed il decreto di cui al
penultimo  comma dell'articolo precedente devono essere notificati al
Presidente  della  giunta  regionale  e  comunicati  ai sindaci della
regione.
  I  sindaci  dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori
con  apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni
prima della data stabilita per le elezioni.
  Il  decreto  di  convocazione  dei  comizi,  inoltre,  deve  essere
comunicato  ai  presidenti  delle commissioni elettorali mandamentali
della regione.