Art. 2.
              Concetti e compiti dell'ente ospedaliero

  Sono  enti  ospedalieri  gli  enti  pubblici  che istituzionalmente
provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
  Essi   prestano   le   cure   mediche,   chirurgiche   generali   e
specialistiche;  partecipano  alla  difesa  attiva  della  salute  in
coordinamento  con  le  attivita'  delle  altre istituzioni sanitarie
locali;  contribuiscono alla preparazione professionale del personale
sanitario  e tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del
malato  e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale
sanitario.
  Gli    enti   ospedalieri,   salvo   i   limiti   derivanti   dalla
specializzazione  dell'ospedale o dalle particolari esigenza tecniche
legate  alla  forma  morbosa  che  si  presenta,  hanno  l'obbligo di
ricoverare  senza  particolare  convenzione  o  richiesta  di  alcuna
documentazione,  i  cittadini italiani e stranieri che necessitano di
urgenti  cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o
per  maternita',  siano  o  meno  assistiti  da  enti mutualistici ed
assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessita' del
ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla
attribuzione   delle   spese  per  l'assistenza  sono  successivi  al
ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
  Possono,  inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale,
ambulatori,   dispensari,   consultori,  centri  per  la  cura  e  la
prevenzione  di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero
funzionale,   e   compiere   ricerche   e   indagini  scientifiche  e
medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
  La  facolta'  prevista  dal comma precedente deve essere esercitata
nel  quadro  delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in
applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 29.