Art. 3.
                 Costituzione degli enti ospedalieri

  Le  istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza e gli altri
enti  pubblici  che,  al  momento di entrata in vigore della presente
legge,  provvedono  esclusivamente  al  ricovero  ed  alla cura degli
infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
  Sono  pure  costituiti  in  enti  ospedalieri  tutti  gli  ospedali
appartenenti   ad   enti   pubblici  che  abbiano  come  scopo  oltre
l'assistenza ospedaliera anche finalita' diverse.
  Ai  fini  del  trattamento  tributario  gli  enti  ospedalieri sono
equiparati all'amministrazione dello Stato.