Art. 4.
            Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti

  Con  decreto  del Presidente della Regione su delibera della Giunta
regionale  sentito  il  Consiglio  provinciale  di  sanita', gli enti
pubblici   di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  precedente  sono
dichiarati enti ospedalieri.
  Con  lo stesso decreto e' indicata la composizione del consiglio di
amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9.
  Il  decreto  del Presidente della Regione deve essere emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.