Art. 5.
         Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco
                    di ospedali da enti pubblici

  Gli   ospedali  di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  3  sono
costituiti  in  enti  ospedalieri  con  decreto  del Presidente della
Regione su delibera della Giunta regionale.
  Qualora  gli  ospedali  dipendenti  dall'ente  pubblico siano due o
piu',  e'  costituito  un  ente  ospedaliero unico per ogni gruppo di
ospedali  ubicati  o  nella  stessa  provincia  ovvero  nella  stessa
regione,  secondo  le esigenze della assistenza ospedaliera locale, e
secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.
  In  ogni  provincia  e'  costituita  una  commissione  composta dal
presidente  del  tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice
da   lui   delegato,   che   la  presiede,  dal  medico  provinciale,
dall'intendente  di  finanza,  dall'ingegnere  capo  dell'ufficio del
genio  civile  e  da  due  rappresentanti  dell'ente  pubblico da cui
dipendeva lo ospedale, col compito di procedere alla individuazione e
all'inventario  dei  beni  che  sono trasferiti all'ente ospedaliero.
Alla  nomina  della  commissione  provvede  il medico provinciale con
proprio decreto.
  Il patrimonio del nuovo ente e' costituito dagli edifici adibiti al
ricovero  ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in
atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e
dagli  altri  beni  in  atto  destinati istituzionalmente a beneficio
dell'ospedale o degli ospedali.
  I  rapporti giuridici relativi all'attivita' ospedaliera passano al
nuovo ente.
  Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del
nuovo ente.
  Nel  termine  di  due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel
primo  comma  il  medico  provinciale  nomina  un  commissario per la
provvisoria  gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio
di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9 e ne
promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di
nomina del commissario.
  Se  gli  ospedali  di cui al secondo comma dell'articolo 3 non sono
gestiti  direttamente  dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente
al  quale  e'  affidata  la gestione purche' questo abbia i requisiti
propri di ente ospedaliero.