Art. 6.
        Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti
                 ospedalieri da parte delle Regioni

  La   Regione   promuove  e  attua  la  istituzione  di  nuovi  enti
ospedalieri  e  la  fusione  o  la concentrazione di enti ospedalieri
esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
  L'ente  ospedaliero  e' costituito con decreto del presidente della
Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.