Art. 6. Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero. L'ente ospedaliero e' costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.