Art. 10. (Categorie speciali di civili non militarizzati) Hanno diritto a pensioni, assegni od indennita' di guerra allo stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 9: a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella citta' e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e i loro congiunti; b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e i loro congiunti; c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e i loro congiunti; d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi moventi politici, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 luglio 1951, n. 660 e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte; e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi moventi politici dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte; f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi; g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermita' contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessita' di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge; h) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole province, fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati diretta mente da Autorita' civili o per conto di autorita' alleate ovvero da privati su immobili di loro proprieta' e congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni