Art. 10.
          (Categorie speciali di civili non militarizzati)

  Hanno  diritto  a  pensioni,  assegni  od indennita' di guerra allo
stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 9:
    a)  i  cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi
per fatti di guerra avvenuti nella citta' e nel territorio di Fiume e
in  Dalmazia  dal  12  settembre  1919  al  31  marzo  1922  e i loro
congiunti;
    b)  i  cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti
ovunque avvenuti, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di
forze  armate  nazionali  od estere e coordinati alla preparazione ed
alle  operazioni  di  guerra  o  che, pur non essendo coordinati alla
preparazione  ed  alle  operazioni  belliche, siano stati occasionati
dalle stesse e i loro congiunti;
    c)  i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni,
sevizie  o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1 settembre
1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e i loro congiunti;
    d)  i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite
o  lesioni  riportate  in  azioni  aventi moventi politici, singole o
collettive,  nei  territori  delle ex colonie italiane, dalla data di
occupazione  straniera  di  ciascuna di esse fino alla data stabilita
con  decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24
luglio  1951, n. 660 e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o
lesioni sia derivata la morte;
    e)  i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite
o  lesioni  riportate,  nelle province di confine con la Jugoslavia o
nei  territori  soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in
occasione di azioni, singole o collettive, aventi moventi politici
    dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954
    e i
loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite
o  lesioni  riportate  in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6
novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione od in
conseguenza dei fatti medesimi;
    g)   i  cittadini  italiani  perseguitati  politici  o  razziali,
divenuti  invalidi  per lesioni o infermita' contratte in conseguenza
delle  persecuzioni  o  in relazione alla necessita' di sfuggire alle
persecuzioni  stesse  e  i  congiunti  di  tali cittadini deceduti in
conseguenza  dei  medesimi  fatti.  A detti cittadini si applicano le
norme  della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e
integrazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge;
    h)  i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite
o  lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o
di  rastrellamento  o  brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle
mine  nelle  quali, dalla data di liberazione delle singole province,
fino  alla  data  del  24  maggio 1946, siano stati impiegati diretta
mente  da Autorita' civili o per conto di autorita' alleate ovvero da
privati  su  immobili  di  loro  proprieta' e congiunti dei cittadini
deceduti per tali ferite o lesioni