Art. 2.
              (Categorie speciali di soggetti militari)

  Hanno  diritto  a  pensione,  assegno  o  indennita' di guerra allo
stesso  titolo  e  alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel
primo comma dell'art. 1:
    a)  gli  ex  militari  dell'esercito  e  della marina del cessato
impero  austro-ungarico,  ed  in  caso  di  morte  i  loro congiunti,
pertinenti  ai  territori  annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18,
purche'  divenuti  cittadini  italiani  in  accoglimento  di  domande
presentate  ai  termini  dei  trattati di pace. La liquidazione della
pensione  viene effettuata sulla base del grado rivestito, secondo la
equiparazione  dei  gradi  dell'esercito  e  della marina del cessato
impero  austro-ungarico  con  quelli  delle  forze  armate nazionali,
approvata   con   decreto   ministeriale  25  gennaio  1939,  di  cui
all'annessa  tabella  P.  Alle  persone  contemplate  nella  presente
lettera  non  si  applica  il  secondo comma del successivo art. 102,
quando   il   fatto   sia   avvenuto  durante  il  servizio  prestato
nell'esercito e nella marina dell'Austria-Ungheria;
    b)  i  militari,  anche  volontari,  del Corpo di occupazione che
tenne  la citta' di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e
i  loro  congiunti,  nonche'  i volontari che, anche posteriormente e
fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella citta' e nel territorio di
Fiume,  ed  in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale e i
loro congiunti;
    c)  i  partigiani  combattenti  per  la  lotta  di liberazione; i
cittadini  italiani  che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno
partecipato   ad   operazioni   della  guerra  di  liberazione  nelle
formazioni  non  regolari  dipendenti  dalle forze armate italiane od
alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta
data,   alla  guerra  di  liberazione  anche  in  territorio  estero,
sempreche'  tali partecipazioni risultino attestate dai comandi delle
forze  armate  nelle  quali  o  al  seguito  delle  quali  gli stessi
operarono  e  i  loro congiunti. La liquidazione della pensione viene
effettuata  sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate
regolari  dello  Stato  italiano  alla  data  dell'8  settembre 1943,
ancorche'  a  tale  data  non  fossero  in servizio, qualora il grado
medesimo   sia  superiore  a  quello  corrispondente  alla  qualifica
partigiana eventualmente riconosciuta a norma del decreto legislativo
6 settembre 1946, n. 93, di cui all'annessa tabella R. Per coloro che
non  abbiano  fatto  parte delle forze armate dello Stato ed ai quali
non sia stata riconosciuta la qualifica partigiana la liquidazione e'
effettuata  nella  misura  stabilita  per  il  gruppo dei militari di
truppa;
    d)  i  militari  che  hanno  prestato servizio nelle forze armate
della  sedicente  Repubblica  sociale  italiana,  e i loro congiunti,
nonche'  le  appartenenti  al  Corpo  delle  ausiliarie  che  abbiano
riportato  ferite  o  lesioni,  o  contratto  infermita'  invalidanti
durante  il  servizio  al  seguito  dei  reparti  operanti  e  i loro
congiunti;
    e)  I  cittadini  italiani  che,  dopo  l'8 settembre 1943, hanno
prestato  servizio  nelle formazioni militari organizzate dalle forze
armate  tedesche nelle province, di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno,
Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti.
  Ai  soggetti  di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo la
liquidazione  della  pensione,  dell'assegno  o dell'indennita' viene
effettuata  sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate
regolari  dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che
non  abbiano  fatto  parte delle forze armate regolari dello Stato la
liquidazione  e'  effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei
militari di truppa;
    f)  gli  alto  atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio
1940  nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei
comuni  di  Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante
la  guerra  1940-45,  delle  forze  armate germaniche o di formazioni
armate  da  esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che
chiede  la  pensione  abbia conservato o riacquistato la cittadinanza
italiana  ovvero  la  riacquisti  o  ne faccia domanda entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La liquidazione
della  pensione,  dell'assegno  o dell'indennita' viene effettuata in
base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.
  I  soggetti  di  cui  alle lettere d), e) ed 1) non hanno diritto a
pensione,  assegno  o  indennita'  ed,  in ogni caso, ne decadono dal
diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche
isolate,  di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati
dai  ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto
negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;
    g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza,
al   Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  all'Unione  nazionale
protezione  antiaerea  ed  alla  Croce  Rossa italiana, ed in caso di
morte   i   loro  congiunti,  purche'  la  loro  partecipazione  alle
operazioni  di  guerra sia comprovata da dichiarazione rilasciata dai
rispettivi  competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati
effettivamente  impiegati  in  zone ove si siano svolte operazioni di
guerra,  o  siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche.
Per  ognuna  delle  incursioni  aeree  o  navali  non  potra'  essere
computato,  come  servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a
quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennita'
di guerra e' effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la
equiparazione di cui alla annessa tabella U;
    h)  gli  appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza
nazionale  che  abbiano  riportato  ferite  o  lesioni,  o  contratto
infermita'  invalidanti  in  dipendenza  dell'intervento nella guerra
civile di Spagna e i loro congiunti.
  Gli  invalidi  di  cui  alla  presente lettera decadono dal diritto
qualora  risulti,  indipendentemente  dalle  annotazioni inserite nei
fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La
disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  la  cui invalidita' sia
ascrivibile alla prima categoria;
    i)  i  cittadini  italiani  appartenenti  a  formazioni  militari
repubblicane  in  Spagna  nel  periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo
1939,  e  i  loro  congiunti  in caso di morte. La liquidazione della
pensione  e  degli  assegni  avviene  in  base al grado ricoperto dal
soggetto  nelle forze armate oppure nell'amministrazione civile dello
Stato.  Per  coloro  che  non  avevano  la  qualita' di militari o di
impiegati  civili  dello  Stato,  la  pensione  e  gli  assegni  sono
liquidati  in  via  provvisoria  sulla  base del grado di soldato. La
determinazione  del  grado, ai fini della liquidazione definitiva, e'
effettuata  da una commissione composta di un consigliere della Corte
dei  conti,  che  la presiede, di un rappresentante del Ministero del
tesoro  e  di  un  rappresentante  del  Ministero  della  difesa.  La
commissione,  integrata  con  un ufficiale superiore medico designato
dal  Ministro  per  la  difesa,  esegue  tutte  le  indagini ritenute
necessarie  per  il  riconoscimento  della causa che dette luogo alla
mutilazione,  alla  invalidita'  o  alla  morte dei soggetti indicati
nella  presente  lettera  ed esprime un motivato parere, in base agli
elementi  raccolti. Alle sedute della commissione assiste in qualita'
di  segretario  un  funzionario  della  carriera  direttiva del ruolo
centrale del Ministero del tesoro;
    l)  i  militari  delle  forze  armate  dello  Stato  che  abbiano
riportato  ferite  o  lesioni,  o  contratto  infermita'  invalidanti
durante  il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6
luglio 1937 nel conflitto cino giapponese, e i loro congiunti;
    m)  i  militari gia' appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati
Governi  coloniali,  ed  in  caso  di morte i loro congiunti, purche'
trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani.