Art. 2. (Categorie speciali di soggetti militari) Hanno diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 1: a) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purche' divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle forze armate nazionali, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939, di cui all'annessa tabella P. Alle persone contemplate nella presente lettera non si applica il secondo comma del successivo art. 102, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'esercito e nella marina dell'Austria-Ungheria; b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la citta' di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e i loro congiunti, nonche' i volontari che, anche posteriormente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella citta' e nel territorio di Fiume, ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale e i loro congiunti; c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate italiane od alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreche' tali partecipazioni risultino attestate dai comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e i loro congiunti. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato italiano alla data dell'8 settembre 1943, ancorche' a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana eventualmente riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, di cui all'annessa tabella R. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate dello Stato ed ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica partigiana la liquidazione e' effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa; d) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e i loro congiunti, nonche' le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti; e) I cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province, di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti. Ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate regolari dello Stato la liquidazione e' effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa; f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ovvero la riacquisti o ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' viene effettuata in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche. I soggetti di cui alle lettere d), e) ed 1) non hanno diritto a pensione, assegno o indennita' ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943; g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce Rossa italiana, ed in caso di morte i loro congiunti, purche' la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potra' essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennita' di guerra e' effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui alla annessa tabella U; h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e i loro congiunti. Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidita' sia ascrivibile alla prima categoria; i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e i loro congiunti in caso di morte. La liquidazione della pensione e degli assegni avviene in base al grado ricoperto dal soggetto nelle forze armate oppure nell'amministrazione civile dello Stato. Per coloro che non avevano la qualita' di militari o di impiegati civili dello Stato, la pensione e gli assegni sono liquidati in via provvisoria sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, e' effettuata da una commissione composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa. La commissione, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, alla invalidita' o alla morte dei soggetti indicati nella presente lettera ed esprime un motivato parere, in base agli elementi raccolti. Alle sedute della commissione assiste in qualita' di segretario un funzionario della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro; l) i militari delle forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino giapponese, e i loro congiunti; m) i militari gia' appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati Governi coloniali, ed in caso di morte i loro congiunti, purche' trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani.