Art. 3. (Servizio di guerra) La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermita' che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra. Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonche' in Corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati, o nelle ex Colonie. Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto perche' destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo. Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.