Art. 3.
                        (Servizio di guerra)

  La  morte  o  l'invalidita'  da'  diritto  a  pensione,  assegno  o
indennita'  di  guerra,  quando le ferite, le lesioni o le infermita'
che  l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa
del servizio di guerra.
  Si  presumono  dipendenti  dal  servizio  di  guerra,  salvo  prova
contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate
in  occasione  della  prestazione  di  servizio  di guerra in reparti
operanti  nonche'  in  Corpi  o servizi operanti in paesi esteri o in
paesi militarmente occupati, o nelle ex Colonie.
  Non  si  considerano  reparti operanti quelli che furono dichiarati
tali  soltanto  perche' destinati a speciali servizi, o designati per
particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente
in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero
luogo.
  Si   presumono   dipendenti   da  causa  di  servizio  le  malattie
epidemico-contagiose  contratte  durante  la prestazione del servizio
militare in tempo di guerra.