Art. 4.
                   (Stato di prigionia di guerra)

  La   morte   o  l'invalidita'  determinate  da  ferite,  lesioni  o
infermita',  riportate  o  aggravate  durante  lo  stato di prigionia
presso  il  nemico,  si  presumono dipendenti da causa di servizio di
guerra, salvo prova contraria.
  Per  il conferimento della pensione, assegno o indennita' di guerra
al  militare  che  sia  caduto  prigioniero,  e' sempre necessario il
parere della competente Autorita' militare.
  Le  pensioni  o  gli  assegni possono anche essere conferiti in via
provvisoria  salvo revoca quando il Ministero competente dichiari che
il  militare  cadde  prigioniero  per  circostanze a lui imputabili a
titolo di dolo o colpa grave.