Art. 5. 
                  (Servizio attinente alla guerra) 
 
  Spetta la pensione, l'assegno o  la  indennita'  di  guerra,  anche
quando l'invalidita' o la morte siano state  determinate  da  ferite,
lesioni o infermita', riportate od aggravate per  causa  di  servizio
attinente alla guerra. 
  Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che  esistono
soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario
sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori  pericoli
o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace. 
  Sono anche considerati attinenti alla guerra  i  servizi  resi  dai
militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute,
in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati  dagli  obblighi
di leva. In tali casi e' sempre necessario per il riconoscimento  del
diritto a pensione, assegno o indennita' che i militari  siano  stati
sottoposti a servizi particolarmente gravosi in  rapporto  alle  loro
condizioni individuali. 
  In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del  presente
articolo, la prova  che  il  militare  non  sia  stato  sottoposto  a
servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni  fisiche
individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli
o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, o che lo  sviluppo
di infermita' dovute  a  comuni  fattori  etiologici  non  sia  stato
favorito  dalle  condizioni  del  servizio,  spetta  all'ufficio  che
respinge la domanda di pensione, assegno o indennita' di  guerra.  Ai
fini dell'applicazione del presente comma,  costituisce  elemento  di
prova anche il parere della commissione medica superiore  di  cui  al
successivo art. 94. 
  Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di  truppe
operanti, non si considera come servizio di guerra o  attinente  alla
guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la  morte  derivino  da
azioni belliche. 
  Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o  lavori  esercitati
od assunti da enti  pubblici  o  da  privati,  ancorche'  vi  abbiano
prestato  servizio  in  qualita'  di  comandati,  si   applicano   le
disposizioni in materia di pensioni di  guerra,  quando  trattisi  di
decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.