Art. 6.
         (Esclusione per dolo, colpa grave o cause naturali)

  Non  spetta  pensione,  assegno  o  indennita',  nei casi in cui la
invalidita'  o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del
militare,  oppure  quando derivino da fatti che non abbiano relazione
col servizio di guerra o attinente alla guerra.
  Non  hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra
le  infermita'  dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero
ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse
trovato  in  servizio.  Per  il  diniego  del  diritto  a trattamento
pensionistico in applicazione del presente comma e' sempre necessario
il  parere  della  commissione  medica superiore di cui al successivo
art. 94.