Art. 7.
                (Presunzione di morte per i dispersi)

  Sono  considerati  come morti per causa di servizio di guerra, agli
effetti della presente legge-, i militari dei quali, dopo due mesi da
un  fatto  d'arme  o  dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante
azioni di guerra, non si abbiano piu' notizie.
  E'  pure  presunta  la morte del militare per causa del servizio di
guerra  quando  risulti  che il militare e' scomparso mentre prestava
servizio  di  guerra  o  era  prigioniero  presso il nemico, e non si
abbiano notizie di lui da almeno un anno.
  Nel  caso  che,  dopo liquidata la pensione, venga accertato che il
militare  scomparso  e'  tuttora in vita, la pensione e' revocata con
decreto  del  Ministro  per  il tesoro, e le rate gia' pagate vengono
imputate  sugli  assegni  arretrati  spettanti  al militare medesimo.
Uguale  imputazione  viene  fatta  quando, liquidata la pensione, sia
accertato  che  la  morte  del  militare  ha  avuto luogo in un tempo
posteriore a quello della presunta morte.