Art. 8. (Civili militarizzati di diritto) E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe operanti. Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi del comma precedente, i cittadini militarizzati per svolgere attivita' connesse con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennita' di guerra, soltanto quando trattisi di invalidita' o di decesso derivanti da azioni belliche.