Art. 8.
                  (Civili militarizzati di diritto)

  E'  equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione
di  pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da
tutti  i  cittadini  che, in occasione dello stato di guerra, vengano
militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe
operanti.
  Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai
sensi  del  comma  precedente, i cittadini militarizzati per svolgere
attivita'  connesse con la preparazione e la difesa militare o con la
condotta  della  guerra  in  generale,  ed  in  caso  di morte i loro
congiunti,  possono  conseguire  pensioni,  assegni  o  indennita' di
guerra,   soltanto  quando  trattisi  di  invalidita'  o  di  decesso
derivanti da azioni belliche.