Art. 9. (Soggetti civili non militarizzati) Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento, o della morte. Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forza armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita' determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidita' o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonche' da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante lo internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche. Sono conferite, altresi', pensioni, assegni o indennita' di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.