Art. 9.
                 (Soggetti civili non militarizzati)

  Sono  conferite  pensioni,  assegni  o  indennita'  di  guerra,  ai
cittadini  italiani  divenuti  invalidi ed ai congiunti dei cittadini
italiani  morti  per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa
violenta,   diretta   ed   immediata   dell'invalidita'   o  del  suo
aggravamento, o della morte.
  Sono  considerati  fatti  di  guerra,  agli  effetti della presente
legge,  i  fatti ovunque avvenuti, ad opera di forza armate nazionali
od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed
alle  operazioni  di  guerra,  o che, pur non essendo coordinati alla
preparazione  ed  alle  operazioni  belliche, siano stati occasionati
dalle stesse.
  Sono  considerati  dipendenti  da  fatti di guerra anche la morte o
l'invalidita'  determinate da ferite o lesioni riportate in occasione
di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
  E'  sempre  presunta  la  dipendenza  da  fatto  di  guerra  quando
l'invalidita'  o  la  morte  derivino  da lesione da arma da fuoco di
origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un
minorenne,  nonche'  da lesione da arma da fuoco di origine bellica o
da  scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di
rivalsa dello Stato verso i responsabili.
  Sono  conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei
casi  di  morte  o  di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o
maltrattamenti,  subiti  durante  lo  internamento  in paese estero o
comunque ad opera di forze nemiche.
  Sono  conferite, altresi', pensioni, assegni o indennita' di guerra
ai  personali  addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o
di   rastrellamento   di   ordigni  esplosivi  bellici,  svolte  alle
dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato,
a  causa  dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso
di  morte,  ai  loro  congiunti,  salvo che vi sia stato dolo o colpa
grave.