Art. 19.

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
i  medici  provinciali  dovranno  stabilire  con  proprio decreto, la
pianta  organica  delle  farmacie secondo le modalita' del precedente
articolo 2.
  Entro  due  mesi  dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma  precedente  i  medici provinciali dovranno bandire il concorso
per  il  conferimento  delle  residue  farmacie  vacanti  e  di nuova
istituzione.