Art. 20.

  Alle  istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica ed alle
cooperative  ed  enti  cooperativistici,  in  possesso  dei requisiti
mutualistici  stabiliti  dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni
con  la  legge  2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia
alla   data   della  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilita'
di  trasferimento  salvo  il  caso  di  motivi  di forza maggiore non
imputabili a responsabilita' della cooperativa.
  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le  farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a societa' di
qualunque  natura debbano essere trasferite ad un farmacista iscritto
all'albo, a norma del precedente articolo 12.
  Trascorso  il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento,
le   farmacie  anzidette  verranno  assegnate  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 9 e seguenti.