Art. 20. Alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, e' riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilita' di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilita' della cooperativa. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a societa' di qualunque natura debbano essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12. Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalita' previste dall'articolo 9 e seguenti.