Art. 22. Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.