Art. 23. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanita' istituira', anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalita' della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.