Art. 23.

  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
all'articolo 26, il Ministero della sanita' istituira', anche ai fini
dell'assolvimento  dei  suoi  compiti di controllo e di vigilanza sul
funzionamento   del   servizio  farmaceutico,  l'albo  nazionale  dei
titolari  di  farmacia. Le modalita' della istituzione e della tenuta
dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.