Art. 24.

  La  norma  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 13 per la prima
applicazione  della  legge  si applica a partire dal terzo anno dalla
sua  pubblicazione;  entro  tale  periodo  le farmacie possono essere
trasferite  ad  un  farmacista iscritto all'albo secondo le modalita'
previste dal precedente articolo 12.