Art. 25.

  Nei  cinque  anni  successivi  all'entrata in vigore della presente
legge  sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  3  soltanto  i  farmacisti  non
titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie
ospedaliere  e  i  farmacisti  di cui alla lettera f) dell'articolo 3
medesimo.