Art. 26.

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
sara' emanato il regolamento di esecuzione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                    MORO - MARIOTTI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE