Art. 26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento di esecuzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE