La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        (Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria)

  La  presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria - presso le
aziende   private   e   le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  le  amministrazioni  regionali, provinciali e
comunali,  le  aziende  di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le
amministrazioni  degli  enti  pubblici  in  genere  e  degli istituti
soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari
e  civili,  degli  invalidi  per servizio, degli invalidi del lavoro,
degli  invalidi  civili,  dei  ciechi,  dei sordomuti, degli orfani e
delle  vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli
ex-tubercolotici e dei profughi.
  Non  si  applicano  le  disposizioni di cui alla presente legge nei
confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di eta', nonche'
nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa
o  che,  per  la  natura  ed il grado della loro invalidita', possano
riuscire  di  danno  alla  salute  e alla incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.