Art. 10.
                    (Trattamento, licenziamento)

  A  coloro  che sono assunti al lavoro in forza della presente legge
deve  essere  applicato il normale trattamento economico, giuridico e
normativo.
  La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento
di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro,
qualunque  sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione
a cui siano assunti, nonche' alle vedove ed agli orfani dei caduti in
guerra, per servizio e sul lavoro.
  Oltre  che  nei  casi  di licenziamento previsti per giusta causa o
giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge
possono  essere  licenziati  quando,  a  giudizio del collegio medico
provinciale  di  cui  all'articolo  20,  sia  accertata, su richiesta
dell'imprenditore  o  dell'invalido  interessato,  la perdita di ogni
capacita'   lavorativa   o   aggravamento   di  invalidita'  tale  da
determinare  pregiudizio  alla  salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro, nonche' alla sicurezza degli impianti.
  In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione e'
tenuta  a  darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio
provinciale   del   lavoro   e   della  massima  occupazione  per  la
sostituzione  del  lavoratore  licenziato  con  altro  avente diritto
all'assunzione obbligatoria.