Art. 10. (Trattamento, licenziamento) A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo. La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonche' alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro. Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravamento di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro, nonche' alla sicurezza degli impianti. In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione e' tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.