Art. 2. (Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra) Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra. Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacita' lavorative in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate per fatto di guerra. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte: a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate: dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima; b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.