Art. 2.
          (Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra)

  Agli  effetti  della  presente  legge  sono considerati invalidi di
guerra   coloro  che  durante  l'effettivo  servizio  militare  siano
divenuti  inabili  a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro
capacita'  di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate
o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.
  Sono  considerati  invalidi  civili  di  guerra  coloro  che  - non
militari  -  siano  divenuti  inabili  a proficuo lavoro o si trovino
menomati  nelle  loro  capacita' lavorative in seguito a lesioni o ad
infermita' incontrate per fatto di guerra.
  Non  si  applicano  le  disposizioni di cui alla presente legge nel
caso di invalidi con minorazioni ascritte:
    a)  alla  nona  e  decima  categoria  della  tabella A, di cui al
decreto  luogotenenziale  20  maggio  1917,  n.  876, ad eccezione di
quelle  contemplate: dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3
a 6 della categoria decima;
    b)  alla  tabella  B  annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n.
1491,  ad  eccezione  di  quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11
della tabella stessa;
    c)  alla  tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad
eccezione  di  quelle  contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella
stessa.