Art. 5.
                          (Invalidi civili)

  Agli  effetti della presente legge sono considerati invalidi civili
coloro  che  siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la
capacita'  lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i
dimessi  da  luoghi  di  cura  per  guarigione  clinica  da affezione
tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio
o  di  lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento
obbligatorio in virtu' di altre disposizioni della presente legge.