Art. 6.
                         (Privi della vista)

  Agli  effetti  della  presente legge si intendono privi della vista
coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non  superiore  ad  un  decimo  in  entrambi  gli occhi con eventuale
correzione.
  Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive  modificazioni  e  integrazioni  e 21 luglio 1961, n. 686,
concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della
vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o
massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della
vista  che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali
si disporra' con apposite norme.
  I  privi  della  vista  sono computati nel numero degli invalidi di
guerra,  del  lavoro,  per  servizio  e  civili,  che le aziende e le
amministrazioni  sono  tenute  ad  assumere  ai  sensi della presente
legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecita'.