Art. 7. (Sordomuti) Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonche' gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.