Art. 7.
                             (Sordomuti)

  Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che
sono   colpiti   da   sordita'   dalla   nascita  o  contratta  prima
dell'apprendimento del linguaggio.
  Per  l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano
le  disposizioni  della  presente  legge,  nonche' gli articoli 6 e 7
della legge 13 marzo 1958, n. 308.
  Sono  abrogati  gli  articoli  1,  2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo
1958, n. 308.