Art. 8.
                          (Orfani e vedove)

  Hanno  diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente
legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano
deceduti  a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita', che
diedero  luogo  a  trattamento  di  pensione  di  guerra, di pensione
privilegiata  ordinaria  o  di  rendita  di  infortunio, per fatto di
guerra  o  per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono
equiparati  i  figli  e  la  moglie  di  coloro  che  siano  divenuti
permanentemente  inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per
servizio o del lavoro.