Art. 10.

  Ai  fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile
di  cui  all'articolo  5,  le  retribuzioni  settimanali  del periodo
compreso  fra il 1 maggio ed il 31 dicembre 1968, il 10 gennaio ed il
31  dicembre 1969 ed il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1970, non possono
essere  considerate per la parte eccedente, rispettivamente, il 7, il
14  ed  il  21  per  cento della retribuzione settimanale media delle
ultime  52 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro
anteriore al 10 maggio 1968.
  Il  disposto  di  cui  al  comma  precedente  non  si  applica alle
retribuzioni   dei   lavoratori  agricoli  determinate  a  norma  del
successivo articolo 28.