Art. 10. Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 5, le retribuzioni settimanali del periodo compreso fra il 1 maggio ed il 31 dicembre 1968, il 10 gennaio ed il 31 dicembre 1969 ed il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1970, non possono essere considerate per la parte eccedente, rispettivamente, il 7, il 14 ed il 21 per cento della retribuzione settimanale media delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro anteriore al 10 maggio 1968. Il disposto di cui al comma precedente non si applica alle retribuzioni dei lavoratori agricoli determinate a norma del successivo articolo 28.