Art. 18.

  Con   effetto   dal   1°  maggio  1968,  l'articolo  62  del  regio
decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827, il 2° comma dell'articolo 12,
sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e l'articolo 18 del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono
sostituiti dal seguente:
  "La  pensione  di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle
assicurazioni  obbligatorie  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i
superstiti   dei  lavoratori  dipendenti,  dei  coltivatori  diretti,
mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e  degli  esercenti attivita'
commerciali  decorrono  dal primo giorno del mese successivo a quello
di  presentazione  della  domanda,  sempreche'  a tale data risultino
perfezionati i relativi requisiti.
  Qualora  detti  requisiti,  pur  non  sussistendo  alla  data della
domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della
domanda  stessa  o  della  decisione  del  successivo  ricorso in via
amministrativa,  la  pensione  di  vecchiaia e quella per invalidita'
sono  corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
  Per  i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli,
nonche'  per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali,
ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il
requisito  contributivo  si  intende  raggiunto  quando  alla data di
definizione  della domanda o di decisione del ricorso siano versati i
contributi  relativi  a periodi successivi alla data di presentazione
della domanda".