Art. 2.

  Gli  importi  dei  trattamenti  minimi  delle  pensioni liquidate a
carico   dell'assicurazione   generale  obbligatoria  dei  lavoratori
dipendenti  previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903,
sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a:
    lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;
    lire  21.900  mensili,  per  i titolari che abbiano compiuto i 65
anni di eta'.