IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera; Visti gli articoli 40 e 41 della legge predetta, concernenti la delega al Governo della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri; Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Servizi ospedalieri I servizi ospedalieri si distinguono in: a) servizi igienico-organizzativi; b) servizi di diagnosi e cura; c) servizi amministrativi e generali. In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione. Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze. Negli enti ospedalieri da cui dipendono piu' ospedali e' istituita la sovraintendenza sanitaria.