IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  12  febbraio  1968,  n. 132, concernente gli enti
ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;
  Visti  gli  articoli  40  e 41 della legge predetta, concernenti la
delega  al  Governo della Repubblica ad emanare norme aventi forza di
legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
  Sentite  le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i
rappresentanti  delle  amministrazioni  ospedaliere  designati  dalla
relativa associazione;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40
della stessa legge;
  Sentito il Consiglio dei ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Servizi ospedalieri

  I servizi ospedalieri si distinguono in:
    a) servizi igienico-organizzativi;
    b) servizi di diagnosi e cura;
    c) servizi amministrativi e generali.
  In  ogni  ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e
una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio
di amministrazione.
  Le  due  direzioni  attuano  le  direttive  del  presidente  e  del
consiglio   di   amministrazione,   coordinando   reciprocamente   le
rispettive competenze.
  Negli  enti ospedalieri da cui dipendono piu' ospedali e' istituita
la sovraintendenza sanitaria.