IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  12  febbraio  1968,  n. 132, concernente gli enti
ospedalieri e la assistenza ospedaliera;
  Visti   gli  articoli  40,  42,  43  e  64  della  legge  suddetta,
riguardanti  la  delega  al  Governo ad emanare norme aventi forza di
legge  ordinaria,  sullo  stato  giuridico  dei dipendenti degli enti
ospedalieri;
  Sentite  le  associazioni sindacali delle categorie interessate e i
rappresentanti  delle  amministrazioni  ospedaliere  designati  dalla
relativa associazione;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 40
della stessa legge;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita'  di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
         Specificazione del personale degli enti ospedalieri

  Il personale degli enti ospedalieri e' costituito da:
    personale sanitario;
    personale  laureato  dei  ruoli  speciali  addetto alle attivita'
sanitarie;
    personale amministrativo;
    personale tecnico;
    personale sanitario ausiliario;
    personale esecutivo;
    personale di assistenza religiosa.
  Il  personale sanitario, che appartiene alle carriere direttive, e'
costituito da:
    medici   con  funzioni  igienico-organizzative:  sovraintendenti,
direttori, vice direttori e ispettori sanitari;
    medici   con   funzioni  di  diagnosi  e  cura:  primari,  aiuti,
assistenti;
    farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori.
  Il  personale  laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva
addetto alle attivita' sanitarie e' costituito da:
    biologi;
    chimici;
    fisici;
    con le qualifiche di direttori, coadiutori e assistenti.
  Il personale amministrativo e' costituito da:
    direttore    amministrativo,   altrimenti   denominato   con   la
equipollente qualifica di segretario generale;
    personale della carriera direttiva;
    personale della carriera di concetto;
    personale della carriera d'ordine;
    personale della carriera esecutiva.
  Il personale tecnico e' costituito da:
    tecnici  per  i  laboratori  di  indagine,  diagnosi  e  terapie,
specializzati    in:    radiologia   medica,   anatomia   patologica,
istopatologia, laboratorio medico, ed in altri settori preordinati al
buon  funzionamento dei servizi di diagnosi e cura, con le qualifiche
di: capo tecnico e tecnico specializzato.
  Il personale sanitario ausiliario e' costituito da:
    personale   di   assistenza  ostetrica,  con  le  qualifiche  di:
ostetrica capo, ostetrica;
    personale di assistenza diretta, con le qualifiche di: capo sala,
infermiere  professionale  specializzato,  infermiere professionale e
vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice;
    personale  di  assistenza  medica  e  assistenza  sociale, con le
qualifiche  rispettivamente  di  assistente  sanitaria  visitatrice e
assistente sociale;
    personale  di  assistenza  ai servizi speciali, con le qualifiche
di: terapista della riabilitazione nelle varie qualificazioni;
    personale  dirigente  e  di  funzione  didattica delle scuole per
infermieri generici e professionali con le qualifiche rispettivamente
di:  capo dei servizi sanitari, ausiliari, direttore e vice direttore
didattico.
  Il personale esecutivo e' costituito da:
    personale di custodia;
    personale  addetto  ai  servizi  sanitari  con  le qualifiche di:
disinfettore capo, disinfettore, ausiliario o portantino;
    personale  addetto  ai  servizi  generali,  economali  e tecnici,
distinto  in  capo  servizio  operai,  operaio specializzato, operaio
comune.
  Il  personale di assistenza religiosa e' costituito da ministri del
culto cattolico.
  La  pianta  organica  del  personale dei vari servizi ed i relativi
aggiornamenti,  anche  per quanto attiene alle qualifiche, in stretta
relazione  con  i  compiti  che  l'ente  ospedaliero,  secondo la sua
caratteristica  ed  il  suo tipo, deve assolvere, sono deliberati dal
consiglio  di  amministrazione  tenendo  conto  delle indicazioni del
piano  regionale,  sentito  il  consiglio dei sanitari o il consiglio
sanitario   centrale,   e   consultate  le  organizzazioni  sindacali
interessate.