Art. 2.

  I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25
tonnellate  muniti  di motore entro o fuoribordo di potenza superiore
ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti
dalla  assicurazione della responsabilita' civile verso i terzi per i
danni prodotti alle persone.
  L'obbligo  di  assicurazione  non  riguarda  la responsabilita' per
danni  riportati  dalle  persone  trasportate, salvo che si tratti di
natanti adibiti a servizio pubblico.
  Ai  motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si
applicano,  in  quanto  possibile,  tutte  le  norme  previste  dalla
presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.