Art. 3.

  Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a
motore  e  le relative prove non possono essere autorizzate, anche se
in  circuiti  chiusi,  se  l'organizzatore  non  abbia  provveduto  a
contrarre  assicurazione per la responsabilita' civile ai sensi della
presente legge.
  L'assicurazione  deve coprire la responsabilita' dell'organizzatore
e  degli  altri  obbligati  per  i  danni arrecati alle persone, agli
animali  e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi
e ai veicoli da essi adoperati.