Art. 4.

  Non  sono  considerati  terzi  e  non  hanno  diritto  ai  benefici
derivanti  dai  contratti  di  assicurazione obbligatoria stipulati a
norma della presente legge:
    a)  tutti  coloro  la  cui  responsabilita'  deve  essere coperta
dall'assicurazione;
    b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali
o  adottivi  delle persone indicate alla lettera a) nonche' gli altri
parenti  e  affini  fino  al terzo grado delle stesse persone, quando
convivano  con  queste  o  siano a loro carico in quanto l'assicurato
provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non
opera  quando le dette persone siano trasportate dai veicoli indicati
dall'articolo  1  ultimo  comma,  o  da  natanti  adibiti al servizio
pubblico;
    c) le persone trasportate, salvo quanto disposto all'ultimo comma
dell'articolo 1 e al secondo comma dell'articolo 2;
    d)  ove  l'assicurato  sia una societa', i soci a responsabilita'
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti
indicati alla lettera b).