Art. 5.

  Non v'e' obbligo di assicurazione ai sensi della presente legge per
i  ciclomotori  che non siano muniti di targa di riconoscimento e per
le macchine agricole.
  I  veicoli  appartenenti  allo  Stato non sono soggetti all'obbligo
dell'assicurazione  ai sensi della presente legge fino al 31 dicembre
1971.