Art. 6.

  Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati
o  registrati  in  Stati  esteri,  che  circolino temporaneamente nel
territorio  o  nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere
stipulata,   per   la   durata   della   permanenza  in  Italia,  una
assicurazione ai sensi della presente legge, secondo le modalita' che
saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.
  L'obbligo  di  assicurazione  si  considera tuttavia assolto quando
l'utente   sia  in  possesso  di  un  certificato  internazionale  di
assicurazione  rilasciato da apposito ente costituito all'estero, che
attesti  l'esistenza  di  una  assicurazione  per  la responsabilita'
civile  per  i  danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione
che  il  certificato  risulti  accettato  da  un  corrispondente ente
costituito   in  Italia  presso  il  quale  l'assicurato  si  intende
domiciliato,  che  si  assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme
stabilite  dalla  presente legge, alla liquidazione dei danni causati
nel   territorio   o   nelle  acque  territoriali  della  Repubblica,
garantendone  il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto,
riconosciuto   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.
  Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai veicoli,
comunque  targati,  di proprieta' di agenti diplomatici e consolari e
di  funzionari internazionali nonche' a quelli di proprieta' di Stati
esteri e di Organizzazioni internazionali.